Alcolici e bevande in zona Moccagatta: ordinanza meno restrittiva

E’ stata modificata l’ordinanza n.8 del 20/8/21 con cui Il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, aveva emanato il divieto durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2021/2022 disputate presso lo stadio comunale “G.Moccagatta” dalle squadre US Alessandria calcio 1912 – Juventus U23 – Juventus femminile (compresi tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza e comunque fino al 31/08/2022) per un periodo tale da includere tutta la durata dell’incontro comprese tre ore prima dell’inizio e due ore dopo la conclusione:

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  • di vendita e la somministrazione anche per asporto di qualsiasi bevanda anche analcolica in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendone la sola mescita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.
  • di somministrazione e vendita, anche per asporto, di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendo la sola mescita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e la vendita delle bottiglie di plastica solo se aperte e prive del tappo di chiusura;

 Le disposizioni coinvolgevano non solo i punti vendita ubicati all’interno dell’impianto sportivo ma anche le vie circostanti in prossimità delle aree di parcheggio o comunque quelle interessate al passaggio e movimentazione della tifoseria.

Tuttavia, valutato che le disposizioni potessero risultare particolarmente penalizzanti per il settore delle attività commerciali già pesantemente colpite dalle limitazioni imposte nei mesi scorsi a causa della pandemia Covid-19, viste anche le motivazioni contenute nella richiesta di revisione del provvedimento pervenuta da titolari di pubblici esercizi; si è ritenuto opportuno, previo confronto con gli enti preposti alla vigilanza, e ottenuto il parere favorevole del Questore (nota prot. 39177 del 10.11.21) di modificare l’ordinanza n.8 del 20.08.2021 disponendo il divieto di vendita e d’introduzione nell’impianto sportivo di bevande con grado alcolico superiore ai 5 gradi.

Si stabilisce quindi il divieto di:

  1. Vendere per asporto e somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi;
  2. Introdurre o porre in vendita per asporto bevande contenute in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendo la sola mescita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

E’ consentita la vendita delle bottiglie di plastica se aperte e prive del tappo di chiusura.

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