STAGIONE CALCISTICA 2022/2023 STADIO COMUNALE MOCCAGATTA: PROVVEDIMENTI A TUTELA SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Lo stadio comunale “G.Moccagatta” di Alessandria ospiterà per la stagione calcistica 2022/2023 manifestazioni agonistiche delle squadre ‘U.S. Alessandria Calcio 1912’, ‘Juventus U23’, ‘Juventus Femminile’, ed altri incontri sportivi ritenuti di particolare rilevanza, prevedendo una notevole affluenza di pubblico.
Per assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni sportive e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione degli incontri sportivi nonché di altre manifestazioni agonistiche aventi analoga o maggiore rilevanza, con l’ordinanza sindacale del 10.8.22 sono state adottate adeguate misure preventive che limitano la somministrazione e vendita di bevande alcoliche nonché la somministrazione e vendita di bevande, anche analcoliche, in contenitori di vetro, plastica o lattine, sia all’interno dello stadio “G.Moccagatta” che nei pubblici esercizi ed esercizi commerciali ubicati nell’area circostante l’impianto sportivo, per un periodo tale da includere tutta la durata dell’incontro comprese tre ore prima dell’inizio e due ore dopo la conclusione dello stesso.

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IL SINDACO
PREMESSO che lo stadio comunale “Moccagatta” durante la stagione calcistica 2022/2023 ospiterà le manifestazioni agonistiche delle seguenti squadre: U.S. Alessandria Calcio 1912 – Juventus U23 – Juventus Femminile ed altri incontri sportivi ritenuti di particolare rilevanza;
CONSIDERATO che:

– durante gli eventi si prevede una notevole affluenza di pubblico e che l’abuso di sostanze alcoliche, specie se di sensibile gradazione, potrebbe favorire l’insorgere di turbative alla sicurezza ed incolumità pubblica;

– L’abbandono sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, potrebbe costituire un pericolo per l’incolumità pubblica ed un grave elemento di degrado;

VALUTATO che:

– per assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni sportive e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione degli incontri sportivi è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino la somministrazione e vendita di bevande alcoliche nonché la somministrazione e vendita di bevande, anche analcoliche, in contenitori di vetro, plastica o lattine, sia all’interno dello stadio “Moccagatta” che nei pubblici esercizi ed esercizi commerciali ubicati nell’area circostante l’impianto sportivo;

– le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli

obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l’abuso di sostanze alcoliche;

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VISTA la nota prot. n. 28360 del 01/08/2022 della Questura di Alessandria contenente indicazioni, come per le precedenti edizioni, in termini di prevenzione e tutela di ordine e sicurezza pubblica relativamente agli orari di applicazione dei divieti nonché in merito all’individuazione dell’area interessata dalle limitazioni;

SENTITO il Servizio Autonomo di Polizia Locale;

DATO ATTO che dell’adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

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· il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;

· il R.D. 6/5/1940 n. 635;

la legge 125 del 24/7/2008 “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

· il Decreto del ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco”;

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· la legge 17/12/2010 n. 217 “misure urgenti in materia di sicurezza”;

· il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con legge 18/4/2017 n. 48 “disposizioni in materia di sicurezza delle città”;

· il D.L. n. 113/2018 convertito con legge 132/2018;

· il D.L. n. 53/19 convertito con legge 77/19 “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”;

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· la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

· la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018;

· gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali” e s.m.i.;

· le legge n. 287 del 25/8/1991;

· la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

· il D.lgs 59/2010;

· il D.lgs. 114/98;

· la Legge 689 del 24/11/1981;

· l’art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2022/2023 disputate presso lo stadio Moccagatta da: “U.S. Alessandria Calcio 1912”, “Juventus U23”, “Juventus Femminile” nonché di altre manifestazioni agonistiche aventi analoga o maggiore rilevanza e comunque fino al 31/08/2023, per un periodo tale da includere tutta la durata dell’incontro comprese tre ore prima dell’inizio e due ore dopo la conclusione dello stesso:

1. Il divieto di vendita, anche per asporto, di cessione a qualsiasi titolo e di somministrazione di bevande con gradazione superiore ai 21 gradi;

2. Il divieto di somministrazione, di vendita, anche per asporto e di cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendone la sola mescita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

Le bottiglie di plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura.

Resta salva la possibilità di estendere il divieto alla vendita per tutte le sostanze alcoliche nel caso di eventi singoli che, per le loro caratteristiche eccezionali, necessitino di una tale sensibile limitazione della libertà di iniziativa economica, comunque temporanea e legata al singolo evento.

I suddetti divieti riguardano i seguenti punti vendita: pubblici esercizi, esercizi commerciali alimentari autorizzati sia in sede fissa che in forma itinerante, grandi e medie strutture di vendita, distributori automatici, attività artigianali nonché spacci interni dei circoli privati ubicati all’interno o sul perimetro della zona che comprende l’interno dell’impianto sportivo e le vie circostanti l’impianto, in prossimità delle aree di parcheggio o comunque interessate dal passaggio e movimentazione delle tifoserie verso lo stesso, così come evidenziate nella planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

La zona interessata è circoscritta dalle seguenti strade e tratti di strada:

– Viale T. Michel nel tratto compreso tra Lungo Tanaro Magenta e la rotatoria all’intersezione con Viale Milite Ignoto (incluso il chiosco bar ubicato all’interno di parco Carrà);

– Viale Milite Ignoto nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con Viale T. Michel e la rotatoria all’intersezione con Spalto Marengo;

– Via Mazzini nel tratto compreso tra via Pastrengo e la rotatoria all’intersezione con Spalto Marengo;

– Via Pastrengo;

– Largo Museo del Ferro;

– Via Sant’Ubaldo;

– l’area parcheggio adiacente il Provveditorato agli Studi (incluso l’attiguo bar all’interno del centro sportivo provinciale Rovereto) comprensiva sia del tratto di Corso Monferrato a partire dalla rotatoria di

Largo Catania fino ad incrocio con Via del Castello, sia del tratto di Lungo Tanaro Solferino comprensivo del chiosco bar Cittadella;

– Parco Italia comprensivo del tratto di Lungo Tanaro Solferino;

– Lungo Tanaro Magenta fino all’incrocio con Viale T. Michel;

Fermi restando i divieti di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, agli operatori commerciali su area pubblica, sia del settore alimentare che non alimentare, è fatto divieto di posizionarsi nelle vie interdette ad occupazione suolo pubblico da parte di attività commerciali itineranti, così come evidenziate nella planimetria allegata alla presente e in particolare:

– Via Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra Via Bellini e Via Donizetti;

– Via Giuliano Porta;

– Via Rossini nel tratto compreso tra Spalto Rovereto e Via Santorre di Santarosa;

– Spalto Rovereto nel tratto compreso tra la rotatoria di Largo Catania e l’intersezione con Via Donizetti;

– Via Bellini nel tratto compreso tra Spalto Rovereto e l’intersezione con Via Santorre di Santarosa;

– Via Bonifacio dal Pozzo;

– Via Rapisardi;

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell’area interessata dai divieti si dispongono le seguenti deroghe:

– gli esercizi abilitati ad un effettivo servizio di ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

– Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi di vicinato di generi alimentari potranno derogare ai divieti di vendita sopra indicati soltanto in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.

E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nelle aree sopra indicate, bevande soggette ai divieti esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell’azienda commerciale.

AVVERTE CHE

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale online ed è immediatamente esecutivo.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE LA TRASMISSIONE

Alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri , al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Settore Autonomo di Polizia Locale per la vigilanza e le verifiche di

competenza.

Ai sensi dell’art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 giorni.