Facebook  chiude il profilo: l’utente va risarcito

Puo’ Facebook chiudere il profilo social di un utente senza valide ragioni?

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No e, se lo fa, deve risarcire il danno. A stabilire questo principio e’ stato recentemente il Tribunale di Bologna con un’ordinanza dello scorso 10 Marzo, alla quale forse non tutta la grande stampa italiana ha prestato la dovuta attenzione. Eppure il principio enunciato dal Tribunale di Bologna appare di fondamentale importanza per comprendere vari aspetti del rapporto tra l’utente di un social network e  il gestore del social. Nella lotta tra i moderni Davide e Golia, sia pure tra mille difficolta’, c’è il diritto a determinare se e quali diritti e doveri intercorrono tra le parti.

Quando un utente si iscrive a Facebook, egli si impegna ad accettare determinate condizioni d’uso, ma Facebook nel caso in cui decida di chiudere un profilo o una pagina, dovrebbe per correttezza e buona fede quanto meno comunicare all’utente le ragioni di questa sua decisione. E in caso di chiusura arbitraria, l’utente deve essere risarcito per il danno che tale chiusura  ha causato alla sua vita di relazione e alla sua liberta’ d’espressione.   E’ innegabile che la partecipazione ai social network rappresenta al giorno d’oggi un elemento molto rilevante per la vita di relazione dei singoli utenti: l’affermazione della nostra personalita’ individuale avviene oggi   anche nella dimensione virtuale, mediante strumenti e mezzi digitali.

Il caso concreto

Il caso concreto che ha dato luogo al pronunciamento del Tribunale di Bologna e’ quello di un avvocato di Bologna, titolare di un profilo Facebook collegato a due pagine relative ad argomenti di particolare interesse dello stesso (Collezionismo militare e leggi e Storia Militare), che si e’ visto cancellare improvvisamente il proprio account,  scoprendo successivamente che la cancellazione era stata definitivamente disposta proprio dal gestore di Facebook. Accertato cio’, l’avvocato bolognese, (subodorando anche che si fosse trattato di una ritorsione operata da Facebook, per aver egli, come Avvocato, nei giorni precedenti inviato una diffida a Facebook per la riattivazione di un profilo rimosso  dal social) si rivolgeva al Tribunale di Bologna chiamando in giudizio la Societa’ Facebook Ireland per ottenere l’accertamento di un principio: la tutela della nostra vita e della nostra attivita’ anche nella dimensione virtuale creata dalle nuove tecnologie.

I principi giuridici enunciati

Il Tribunale di Bologna si e’ pertanto dovuto pronunciare su un tema ancora poco trattato nelle aule giudiziarie, anche se molto discusso sui social, contribuendo, con la sua decisione molto articolata e particolarmente approfondita,  a creare le basi per una giurisprudenza in materia, analizzando e risolvendo una serie di problemi giuridici:

  • In primo luogo il Tribunale ha stabilito che il fatto che la lesione di un diritto si realizzi in una dimensione diversa da quella reale, non vale a rendere inesistente o meno grave la lesione del diritto;
  • Inoltre secondo il Tribunale l’iscrizione al social Facebook e’ da considerare come la stipulazione di un vero e proprio contratto tra quest’ultimo e l’utente, e che nel caso specifico il gestore di Facebook ha tenuto una condotta inadempiente nei confronti dell’utente per avere in maniera scorretta interrotto il predetto rapporto contrattuale, senza riuscire ad offrire valide motivazioni atte a giustificare tale interruzione, onere che risulta essere invece a suo carico;
  • accertato l’inadempimento, il Tribunale ha condannato il gestore di Facebook a risarcire il danno con la somma di E. 10.000 per la cancellazione del profilo, oltre a E. 2.000 per ognuna delle due pagine collegate. risarcimento stabilito a titolo di responsabilita’ per inadempimento contrattuale, inadempimento che ha causato un danno esistenziale. La lesione alla vita relazionale del titolare di un profilo indebitamente cancellato, poiche’ la sfera di vita che si svolge in una dimensione virtuale e’ oggi una importante estrinsecazione della vita sociale di una persona, e la lesione di tale sfera cagiona un danno qualificabile come esistenziale.

La giurisprudenza

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La pronuncia del Tribunale di Bologna e’ destinata a a costituire precedente giurisprudenziale in una materia fino ad oggi poco trattata nei tribunali, ma destinata ad assumere in futuro rilevanza quantitativa sempre maggiore, atteso il crescente uso massivo dei social network.

In materia esiste un’altra precedente pronuncia, quella del Tribunale di Roma (Ordinanza del 12 Dicembre 2019 – n. 59264) cui si era rivolta l’Associazione di promozione sociale Casa Pound Italia, cui Facebook aveva oscurato la pagina con contestuale chiusura del profilo dell’amministratore: il Tribunale allora aveva appurato che CasaPound non aveva violato alcuna regola nel promuovere la propria attivita’ e i propri scopi e pertanto aveva dichiarato che l’esclusione dell’Associazione da Facebook costituiva violazione del diritto al pluralismo ideologico  e comprimeva la sua facolta’ di diffondere i suoi messaggi politici e condannava Facebook a riattivare la pagina dell’Associazione e il profilo dell’Amministratore, comminando altresì una penale di E. 800 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di detta riattivazione.

Il comportamento di Facebook potrebbe venire in conflitto anche con le norme in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2019) in quanto sarebbero stati violati alcuni articoli di detto regolamento: quello sull’obbligo di trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente (art. 5), quello sull’obbligo di trattazione dei dati, compresa la loro cancellazione,  sulla base di precise condizioni di liceita’ (art.6), l’obbligo del titolare di adottare appropriate misure per fornire all’interessato tutte le informazioni e le comunicazioni richieste (art. 12).

Per il futuro: la necessita’ di una regolamentazione piu’ trasparente

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Facebook probabilmente dovra’ prestare  maggiore attenzione alle problematiche trattate nei due casi  che abbiamo provato in precedenza ad illustrare, sia pure sommariamente, ed anche se da essi non si deve ingenerare la falsa convinzione che ogni cancellazione da Facebook  possa qualificarsi come arbitraria e quindi automaticamente annullabile da un Tribunale, e’ pero’ importante che si siano affermati degli importanti principi: in poche parole Davide non e’ piu’ solo di fronte a Golia.

Sarebbe bene pero’ che non siano sempre i Giudici ad intervenire e supplire a certe carenze, ma che, di fronte all’importanza  sempre crescente dei social network nella vita giornaliera di ognuno di noi, altre Autorita’ (l’Unione Europea ? l’Organizzazione Mondiale del Commercio ?) provvedano ad imporre ai colossi del web regole piu’ chiare e trasparenti che regolino l’accesso ai social network in condizioni di uguaglianza e senza discriminazioni di sorta.

Aldo Rovito              (aldo.rovito@libero.it)

FONTI:

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Ordinanza 27.11.2019 RG n. 59264/2019 Tribunale di Roma            Ordinanza 10.03.2021 RG n. 5206/2020 Tribunale di Bologna       Diritto dell’informatica 02.04.2020 www.dirittodellinformatica.it   Anna Maria Villafrate 18.03.2021 in www.studiocataldi.it             Daniela Guastamacchia 18.03.2021 in www.ilcorrieredelgiorno.it   Massimo Borgobello 08.o4.2021 in www.cnfnews.it

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