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Globoconsumatori: un’altra vittoria in materia di manacata omologazione autovelox

I cd semafori intelligenti non devono essere un modo utilizzato da comuni per fare cassa, solo uno strumeto per regolare il traffico.
Purtroppo non è così e gli automobilisti ingiustamente tartassati senpre più spesso si rivolgono alle associazioni di tutela dei consumatori per ottenere giustizia: anche i Comuni hanno delle leggi da rispettare.
Registriamo così con molto piacere l’ennesima sentenza che dà ragione alla Globoconsumatori, questa volta in danno del Comune di Milano.

Ecco il comunicato dell’Associazione:

“Come noto la “Globoconsumatori Onlus” è specializzata in ricorsi avverso presunte infrazioni al CDS rilevata
tramite apparecchi elettronici (Autovelox, Semafori intelligenti, Tutor, Telelaser etc etc).
Recentissime ricerche effettuate dai nostri uffici hanno portato alla rilevazione di illegittimità in tema di
Omologazione apparati (vedi quanto sotto allegato), che sono state argomento di accoglimento, nella sentenza
del GDP di Milano, pubblicata in data 07/01/2021. Tale sentenza fa seguito a quella “storica”, pubblicata in data
11/02/2019, sempre a seguito di nostro ricorso e, che per prima in Italia ha definito NON omologati gli
autovelox.
La “Globoconsumatori Onlus”, vede premiati, sempre più, l’impegno nell’opera di “contrastare” le illegittimità
compiute da parecchie P.A., utilizzando determinati strumenti NON a norma, unicamente per reprimere e “far
cassa” anziché prevenire, come nelle intenzioni del legislatore.

Sotto pubblicato un breve sunto delle ultimissime motivazioni che, vanno ad aggiungersi alle altre già sempre
riportate sui nostri ricorsi:
NULLITA’ DELL’ATTO PER INESISTENZA DELLA NORMA
PREMESSA: Un decreto ministeriale (D.M.), nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto
amministrativo emanato da un ministro nell’esercizio della sua funzione e nell’ambito delle materie di
competenza del suo dicastero. Visto l’art 25 comma 2 della Costituzione Italiana in virtù del quale “Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”
Visto l’art 73 della Costituzione italiana “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso” ed integrata dalla legge 400/1998
Vista la legge 150/2011
– Art 7 “Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice
ordina all’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni
prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonche’ alla
contestazione o notificazione della violazione……..”
– Art 9 lettera b) “ quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero
‘autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7. “
– Art 10 “…………… Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita’ dell’opponente …………”
In virtù di quanto sopra visto
CONSIDERATO CHE
GLOB CONSUMATORI
Associazione Nazionale Consumatori
Sede Nazionale
Via D.Jolanda 17 10100 Torino
Te.:+39 0131 261455 – +39 348 3980806
Email: info@globoconsumatori.it
www.globoconsumatori.it- globoconsumatori@pec.globoconsuamtori.it
C.F. 96048200065
Ex Iscrizione Albo Regionale Piem: D.D. DB 1703 n.108

– È da ritenersi necessario, ai fini della sua validità ed efficacia, che ogni decreto ministeriale
debba essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. – Non risulta pubblicato alcun decreto ministeriale di omologazione (e allora delle due l’una: o il
documento che l’amministrazione ritiene essere un decreto ministeriale di omologazione non è
stato – come sarebbe dovuto essere – pubblicato in Gazzetta Ufficiale – facendo venir meno la
sua legittimità – oppure, tesi che si condivide, tale documento risulta essere una semplice
Determina Dirigenziale che come tale non deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ma che
però, di conseguenza, non soddisfa i requisiti necessari per l’omologazione. Tertium non
datur!!!); a riprova di ciò, in quello che il M.I.T. ritiene effettivamente un Decreto Ministeriale e
non una Determina Dirigenziale, come il D.M. 282/2017 riguardante proprio la stessa materia
sanzionatoria a mezzi di strumenti elettronici, si legge “il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, così come effettivamente avvenuto al n° 177 del
31.07.2017!!!!
INOLTRE: IN APPLICAZIONE DELL’ART 232 DEL CDS
Art. 232. CDS
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai ministri competenti l’emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze le relative disposizioni sono emanate nel
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1 nonchè quelli previsti dall’art. 3, comma 2 della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano
in vigore dopo dodici mesi dalla loro pubblicazione.”

Categories: Cronaca
Redazione Alessandria24.com:
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