Globoconsumatori prosegue la battaglia per la tutela dei diritti dei cittadini – consumatori

 

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Riceviamo questo comunicato stampa con cui Globoconsumatori  denuncia l’ennesimo uso disinvolto delle procedure da parte, questa volta, del M.I.T. (Ministero Infrastrutture e Trasporti)  sempre e comunque a danno dei cittadini, consumatori e nello specifico automobilisti. Nello specifico si rileva come una semplice lettera non possa avere valore giuridico e come anche la lingua italiana, come confermato dall’Accademia della Crusca,  sia distorta in danno esclusivo degli utenti.

“Apprendiamo, da alcune fonti di stampa, della diramazione di una “semplice lettera” da
parte del MIT , indirizzata a tutta una serie di organi, tra i quali spiccano
anche i costruttori nonché gli utilizzatori di dispositivi e sistemi di regolazione e
controllo della circolazione stradale.!!!!!!!!!!!!!!??
Data l’attività ormai “ultradecennale” svolta nel comparto Sicurezza e Sanzioni Stradali
vedi anche (www.sanzioniesicurezzastradale.it) ed in particolare riferito alla “tutela a
salvaguardia diritti dei Cittadini/Consumatori” a parte della Globoconsumatori, ci corre
obbligo, replicare, auspicandoci contradditori in merito e, soprattutto, controllo
sostanziale circa la corretta esposizione di quanto contemplato nel CDS e relativi
Regolamenti di Attuazione.
Bisogna, anzi tutto, precisare la necessità che, i Decreti per averne validità
debbono essere pubblicati in G.U. quindi:
1) NULLITA’ DELL’ATTO PER INESISTENZA DELLA NORMA
Come ben noto, Un Decreto Ministeriale (D.M.), nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto
amministrativo emanato da un ministro nell’esercizio della sua funzione e nell’ambito delle materie di
competenza del suo dicastero.
La condizione ultima quale atto formale amministrativo, affinché una legge e/o decreto sia valido, è la
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, obbligo dettato per la prima dall’art 73 della Costituzione e
per il secondo integrato dalla legge 400/1988, diversamente ne verrebbe meno la conoscenza al
cittadino per il rispetto della norma e dei suoi contenuti per la difesa, per cui la sua mancata
pubblicazione rende nullo qualsiasi atto seppur deliberato.
Visto l’art 192 comma 7 del regolamento di attuazione riferito all’art. 45 del C.d.S. “Su ogni elemento
conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale
di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.” Appare chiaro che il modello apparato
autovelox debba essere munito di omologazione o approvazione con apposito Decreto Ministeriale, la cui
validità è subordinata alla sua pubblicazione sulla G.U..
Nel caso in questione, si rileva che nell’atto di contestazione non risulta menzionato alcun Decreto
Ministeriale degno di riscontro, né tanto meno appare reperibile la sua pubblicazione su alcuna G.U.dal 1947
alla data attuale .
Tale atto di contestazione pone le sue basi unicamente sulla Determina Dirigenziale, come ripetuto
nel verbale, quale atto prodromico di semplice utilità per chiedere e poi ottenere con Decreto Ministeriale
l’omologazione metrica per la funzionalità del modello, che per questa fattispecie di violazione il documento di riferimento citato nel verbale non è certamente un atto emanato dall’ordinamento giuridico, ma un atto
prettamente amministrativo privo di qualunque valenza legale ai fini sanzionatori.
Visto quanto sopra appare chiaro che tale documento può definirsi nel primo caso inesistente nel
secondo illegittimo, estendendo di conseguenza l’invalidità a tutti gli atti emessi dall’affidatario destinatario
della determinazione del dirigente.
Per precisazione, inoltre si sottolinea che l’emissione del Decreto Ministeriale di omologazione, per
competenza, come da sent. 113/2015 della Corte Costituzionale (vedi allegato) e con la citata legge
273/1991, quale atto tecnico, spetta esclusivamente al Mi.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) e non al
M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), infatti con la circolare del M.I.T. nota prot. n°19687/USC del
28/02/2007 citata nella circolare n° 9 del 22/03/2007 prot. M/2413/12 del Ministero dell’interno già lo stesso
M.I.T. asseriva ben otto anni prima della sent. della Corte costituzionale 113/2015 che gli strumenti di misura
sono soggetti alla legge 273/1991, poi la stessa Corte Costituzionale affermando che gli autovelox sono
strumenti di misura e come tali soggetti alla legge 273/1991ha definitivamente sancito che appunto gli
autovelox sia per omologazione che taratura spetta al Ministero indicato nella legge 273/1991 che vuole sia
attribuita al Mi.S.E. e non al M.I.T., a cui invece compete l’approvazione di quello utilizzato quale atto
amministrativo, per gli effetti dell’art. 192/8 reg att.ne del C.d.S. in appresso meglio esposto.
2) APPROVAZIONE – OMOLOGAZIONE:
Sostantivi apparentemente sinonimi nel linguaggio corrente evocano, in realtà, nozioni ontologicamente
diverse nel lessico del giure.
L’APPROVAZIONE: E’ la dichiarazione, emessa dal competente ufficio ministeriale, di idoneità ad
un’apparecchiatura, riferita ad un progetto di realizzazione sia di un nuovo manufatto o ad un progetto di
trasformazione di altro già esistente.
L’OMOLOGAZIONE: E’ la dichiarazione, emessa dal competente ufficio ministeriale, di idoneità all’esercizio
riferita ad un’apparecchiatura già realizzata, finita e potenzialmente funzionante. può essere data sia su
apparecchiature già approvate che su apparecchiature mai approvate.
In ogni caso, la dichiarazione di Approvazione NON costituisce condizione implicita di
OMOLOGABILITA’.
E’ il differente grado di ritualità ed operazioni tecniche, come pure la differente competenza istituzionale
degli uffici a ciò preposti che, dunque, tracciano il discrimen tra le due modalità, ancorché entrambe
offerenti comunanza teleologica.
Per cui, le apparecchiature approvate NON SONO legittimate a produrre PROVE relative all’accertamento
della velocità. Va aggiunto, poi, per quanto si possa acquisire dal D.P.R. 393/1959 e dal D.P.R. 30.6.1959, n.
420 Vecchio Codice della Strada e relativo Regolamento, su cui è radicata qualche originaria approvazione di
altre simili apparecchiature, circa le due differenti operazioni il 6° comma dell’art. 45 del Codice della Strada
(D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.) che titola:”Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo “ed”
omologazioni”, così come modificato dal D. Lgs. 360/1993, stabilisce, fugando ogni eventuale residuo dubbio:
”Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di OMOLOGAZIONE E DI APPROVAZIONE”
Utilizzando qui il legislatore la “E” congiuntiva, dando al primitivo sostantivo o concetto, una mera connessione
all’azione precedente, e da essa assorbita, in quanto la successiva è azione od operazione prodromica ed asservita; rinvia, quindi, al regolamento, subalterno al codice, le modalità di omologazione e non lo
stravolgimento del Codice medesimo!! Dove, comunque, lo stravolgimento avviene esclusivamente con delle
letture ed interpretazioni capziose e fuorvianti, se non fuori luogo, in quanto lo stesso articolo 192 del
Regolamento, preso in “esame”, titola: ”OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE”.
Regolamento di attuazione del C.d.S. ( Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 , n. 495
3) IN ORDINE ALLA MANCATA OMOLOGAZIONE.
Oltre all’omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici di cui agli articoli 45 – 6° comma del Codice
della Strada e 192 del relativo Regolamento di Esecuzione, gli strumenti di misurazione della velocità devono
possedere l’ “”omologazione metrica”” dell’attuale M.I.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico), sempre e
comunque, ma certamente ed indubbiamente ancor di più in ipotesi di utilizzo in modalità automatica.
Ai sensi dell’ articolo 11 del Regio Decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (approvazione del Testo Unico
delle leggi sui pesi e sulle misure) ““Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per
privata scrittura dovrà farsi in pesi o misure legali””.
Tali ““misure legali“” sono enucleate nel Decreto Presidenziale del 12 agosto 1982, n. 802 che
ammette sia lo spazio che il tempo come misure primarie di base del “”S.I.”” e la velocità, che risulta essere il
rapporto matematico fra lo spazio e il tempo, come misura composta ai sensi dell’articolo 4 del capitolo I
dell’allegato al sopra citato Decreto.
In questa fattispecie, ricadendo ogni autovelox utilizzato sul territorio nazionale nel regime definitivo
della Legge dell’ 11 agosto 1991, n. 273 e, quindi, rientrano pienamente nell’ elenco delle grandezze
ricomprese nell’ ambito della metrologia legale.
Gli strumenti di misura della velocità, per poter essere utilizzati, devono rispondere a requisiti
metrologici legali da accertarsi e certificarsi da parte del MISE ai sensi degli articoli 6, 2° comma e 7 del Regio
Decreto n. 226 del 1902: ““Con le forme stabilite dall’ articolo 7, potranno anche essere ammessi per
decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati
nella tabella “”B”” suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell’ articolo 4 della legge e della
tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per
pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella “”B”” predetta””.
In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi saranno quelli fissati dalla tabella “”B”” per i pesi,
le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la commissione superiore metrica proporrà le
disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.
Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi,
misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se
siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel
presente regolamento.
Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell’ Industria e del Commercio, ora
MISE, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso,
anche di un esemplare dello strumento.
Ciò rappresenta il cosiddetto decreto di ammissione a verifica metrica (““omologazione metrica””) di
cui al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato dal Ministero delle Attività Produttive
ora MISE.
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P.S. Interpellata l’Accademia della Crusca,il Prof. Federigo Bambi, esperto di lingua giuridicoamministrativa,
ha formulato le seguenti definizioni:
Omologazione: è la convalida ufficiale di atti o fatti sottoposti ad una norma o ad una disciplina
determinata.
Approvazione: è un atto amministrativo che può avere caratteristiche e scopi diversi. Può essere un
controllo preventivo che riguarda la legittimità e anche l’opportunità e la convenienza di un atto emesso da un
organo o un ente subordinato. Servizio Consulenza linguistica Accademia della Crusca
Decreto Ministeriale 282/2017
1 All’articolo 1 si tenta di derogare a precise norme dettate dal Codice della Strada, il C.d.S. trattasi di legge
speciale dello stato Italiano, ogni modifica che si vuole apportare deve necessariamente essere fatto dal
Parlamento dello Stato Italiano nei due passaggi Legislativi: camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
Tale Decreto è un atto illegittimo che tenta di derogare (e ciò non è possibile, se non screditando il sistema
delle fonti di diritto) ad una norma di Legge che il legislatore ha rafforzato precisando: Debitamente
omologato.
2 Quandanche non si considerasse atto illegittimo l’art 4 limita gli effetti del Decreto medesimo a far data dalla
sua pubblicazione, giugno 2017 quindi, secondo questo Decreto, tutte le apparecchiature approvate che
sono state rilasciate prima di questa data devono essere considerate illegittime. Il Decreto in questione
deve considerarsi nullo anche per incompetenza istituzionale in quanto, l’apparecchiatura, trattandosi di
strumento di misura legale (Sentenza della Corte Costituzionale 113/15) la competenza spetta al Ministero
dello Sviluppo Economico (Art. 97 della Carta Costituzionale) che lo esercita attraverso l’Ufficio metrico
Provinciale.
Vedi pagina 11 della Sentenza 11135 del 11/02/2019 Giudice di Pace di Milano.
La Globoconsumatori, anche se in maniera più tecnica che giornalistica, spera con quanto sopra, di
aver chiarito in maniera inequivocabile, quanto da tempo è materia ormai consolidata presso le varie
Magistrature ma che sulla quale, gli Organi competenti in merito, continuano a creare confusione,
augurandoci che, in tutto rispetto dei cittadini, non si vogliano “mascherare” altre questioni !!!!!!!!!!

Un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione a: Carlo Spaziani ed a Paolo Cerretani , rispettivamente Ufficiale
ed Agente della Polizia Locale di Roma Capitale, ora in quiescenza .

 

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