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Inps: sospensione dei contributi artigiani e commercianti

L’Inps precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda
anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività
commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul
minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5
dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
L’articolo citato prevede, ai commi 1 e 2, che “Per i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta” siano
sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in
oggetto dispongono, analogamente, che “Per i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”,
vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020,
i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria.
Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che
la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti
operi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di
impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
Gi

Categories: Economia
Redazione Alessandria24.com:
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