Fama d’arte e Fame d’Artista, Pagati o Appagati: le prestazioni gratuite di cortesia

Nella nostra società capace di creare con abbondanza il cosiddetto “tempo libero”, grazie a conquiste umanitarie oppure alla disorganizzazione sociale che genera disoccupazione, accade sovente che si prestino ovvero si promettano servizi gratuiti di pura cortesia.
Escludendo l’origine di un rapporto di lavoro, sorge comunque la questione in merito alla natura dell’azione, quindi se possa configurarsi o meno un vero rapporto giuridico contrattuale.
Al contrario, tale prestazione potrebbe invece rimanere circoscritta unicamente nel campo sociale e morale, facendo venir meno immediati effetti giuridici.
Una questione che investe tanto il campo dell’associazionismo in tutte le sue forme, compreso il settore dell’organizzazione sindacale e quello politico (quest’ultimo sempre meno connotato dall’ideologia ed incline a scorrazzare nel campo dell’opportunismo pseudo imprenditoriale).
Una considerazione di carattere generale è sostanzialmente d’obbligo, perché la norma giuridica ha la tendenza ad investire tutti gli atti umani, con particolare riferimento a quelli che intervengono nei rapporti sociali.
Si tratta di comprendere se ci stiamo addentrando nelle cosiddette “lacune del diritto”, sebbene in presenza di un atto giuridico vi sia sempre nell’ordinamento giuridico una norma che lo regoli, in considerazione inoltre dello sviluppo della scienza giuridica e della legislazione, senza dimenticare la progressiva differenziazione del diritto dalla morale, dal costume e dalla religione.
La promessa accettata di una prestazione qualsiasi, anche gratuita ovvero ispirata da ragioni di cortesia e di buon costume, si deve inserire nell’ordine contrattuale e perciò la si deve assoggettare alle norme giuridiche che regolano tali rapporti.
Così dovrebbe essere, tendenzialmente, ma questo non avviene poiché anche in presenza della regola emergono quasi senza fine le eccezioni, tali da rendere sempre aperta la discussione in merito ai caratteri che le prestazioni di pura cortesia debbo presentare al fine di essere operative di effetti giuridici, sotto il profilo contrattuale.
Tuttavia si dovrebbe presumere il determinarsi in ogni caso di un vero e proprio vincolo contrattuale, che non è possibile relegare a priori tra i fatti non idonei a produrre dirette conseguenze giuridiche, per la semplice ragione che una prestazione gratuita di cortesia origina ogni volta una responsabilità contrattuale.
Una prima obiezione potrebbe muoversi nel considerare che la prestazione, ad esempio, viene accettata dall’amico ed in assenza di contratto non si possa originare obbligazione.
Tuttavia sussiste la volontà, assolutamente negoziale, di assumere e nel contempo di ricevere un impegno, creando gli effetti giuridici per effetto dell’azione di chi si costituisce debitore della prestazione.
Una seconda obiezione, perché tocca per onestà fare la parte dell’avvocato del diavolo, parte dall’impossibilità di considerare la presunzione giuridica della perfezione del contratto e meno che non si producano quei mezzi di prova in grado di soccorrere il giudice che determina non soltanto l’esistenza di un vincolo contrattuale, ma che questi si sia appunto perfezionato.
Vale a dire che non occorre dimostrare l’esistenza di un contratto per escludere dalla materia contrattuale la prestazione gratuita di cortesia, quanto piuttosto che tale contratto non è stato perfezionato.
S’ammette senza dubbio che nell’origine delle prestazioni di cortesia possa non sussistere una specifica intenzionalità delle parti di porre in essere un vero e proprio vincolo giuridico.
Naturalmente, se così fosse, saremo in presenza di un vero e proprio negozio giuridico e la motivazione definita “di cortesia” avrebbe scarsa rilevanza giuridica, addirittura estranea all’intenzione diretta di porre in essere tale negozio giuridico, quindi di sottoporsi alle norme contrattuali.
Si tenga conto che di norma non si chiede, per il perfezionamento di un negozio giuridico, un vero e proprio intento di porre in essere determinate conseguenze giuridiche, essendo sufficiente che la parte agente abbia intenzione un scopo pratico, che entra nel dominio del diritto indipendentemente dalla volontà delle parti al fine di essere regolato dal diritto stesso.
In definitiva, anche per quanto concerne le prestazioni gratuite di cortesia, occorre ravvisare atti che rientrino sotto il dominio del diritto contrattuale, a meno che non vi sia ampia dimostrazione da entrambe le parti di una volontà nettamente contraria, manifestata in modo esplicito al fine di fare intendere che entrambe le parti hanno rifiutato la tutela del diritto.
L’atto apparente di semplice cortesia contiene dunque gli elementi dell’obbligazione giuridica, in buona misura sotto specie di contratto innominato, rispondendo ad una indeterminata dichiarazione di volontà e pure, anch’esso indeterminato, atto di cortesia.

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