Arte condivisa come occasione per rinnovare un piacere

L’artista che vuole crescere deve creare ed affrontare un continuo confronto, se non con il mercato comunque con i fruitori dell’arte.

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Le mostre, oggi anche quelli virtuali, non sono affatto sufficienti, perché non si deve perdere l’occasione di apprezzare dal vivo di un’opera d’arte, di cui ci si innamora esattamente per le stesse ragioni e con stessi meccanismi mentali che scattano fra esseri umani.

La motivazione che regge il sistema dell’arte è pur sempre quello dello scambio, ma se lo si limita al dono ovvero alla compravendita, il denaro diventa per diversi aspetti un ostacolo che si associa anche a quello dei luoghi ove poter esporre e quindi godere, per sé stessi e/o per gli altri, dell’opera su cui è scattato l’innamoramento.

Inoltre, se invece si fosse preso un abbaglio, nel senso che pareva amore e poi si è scoperta essere semplice infatuazione?

Non è certamente possibile restituire l’opera a chi ce l’ha venduta oppure regalata (ci sono quelli che ci provano, ma proprio così non va).

Metterla in vendita o renderla disponibile allo scambio in un momento poco opportuno può esporre al rischio di cederla per molto meno di quel che si è pagato.

Una buona soluzione è rappresentata dalla condivisione temporanea altrimenti conosciuta come “art sharing”, che nel limitato costo per il prestito (ed elementi connessi, come l’assicurazione da chiodo a chiodo per esempio) consente di avviare una proficua rotazione, a tutto vantaggio del proprio godimento (ed altrui, se legato all’organizzazione di eventi).

Se poi si scopre che è amore autentico, allora perché non negoziare una vera e propria cessione permanente?

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Un argomento che l’associazione d’arte AL51 reputa interessante, quindi sarà opportuno esplorarla prossimamente, magri avviando un confronto puntuale con galleristi, artisti, collezionisti, appassionati d’arte.

Tenendo conto di tutti gli aspetti tecnici e legali che l’attuazione di una tale pratica comporta, suscettibile di offrire nuovi spazi di interpretazione in tema di circolazione delle opere.

Giusto per orientarsi si segnala che le questioni interessano la locazione di opere d’arte, il comodato gratuito ed il comodato oneroso, il noleggio (con o senza servizi aggiuntivi), la regolamentazione inerente la partecipazione di un’opera ad una mostra, con mandato esclusivo irrevocabile a termine di rappresentanza artista e a dare in prestito l’opera, senza sottacere l’autorizzazione a far partecipare un’opera ad una manifestazione e quindi di considerare il consenso alla partecipazione da parte dell’artista (con rimborso spese forfettario).

Sempre tenendo conto della contrattualistica definita dalla codicistica generale e quindi alla normativa di diritto italiano in via generale sussidiaria.

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(tratto da Claudio Braggio, ArtFanZine AL51 “Difendersi dall’arte”)

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